Progetti di investimento

Nel presente articolo sono definiti, per i progetti di investimento:

  1. Le spese ammesse ad essere finanziate;
  2. I parametri e i punteggi attribuiti ai progetti;
  3. Le Tipologie di intervento ammissibili;

Quali spese possono essere finanziate?

Le spese ammissibili a finanziamento sono di due tipi:

  • spese di progetto
  • spese tecniche e assimilabili.

Le spese di progetto includono tutte le spese necessarie per l’intervento, comprese quelle accessorie o strumentali funzionali per completare l’opera. Le spese tecniche e assimilabili, invece, sono quelle necessarie per la redazione di documenti e certificazioni richieste dalla normativa, per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza, per la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte, e così via.

Ci sono alcune spese che non possono essere finanziate, come quelle relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento, e quelle richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

L’importo totale del progetto può essere finanziato nella misura del 65% se compreso tra il contributo minimo di 5.000 euro e il contributo massimo di 130.000 euro.

Se il progetto prevede la vendita o la permuta di beni sostituiti nell’ambito dell’intervento, l’importo del finanziamento verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo della vendita (o della permuta) e la quota parte del progetto a carico dell’impresa, pari al 35% dell’importo del progetto. Se il ricavato dalla vendita o dalla permuta è inferiore o uguale alla quota a carico dell’impresa, non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per i progetti di determinate tipologie, l’importo del finanziamento ammissibile viene calcolato decurtando il 50% dell’importo preventivato per la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell’ambito del progetto. In fase istruttoria, l’importo concessibile verrà valutato in base all’importo effettivo di vendita o di permuta.

L’importo concesso non può superare il valore del finanziamento ammissibile, e l’ammontare del finanziamento erogabile non può superare l’importo precedentemente concesso dopo la verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto.

Quali sono i fattori che determinano il punteggio dei progetti e come sono valutati?

I fattori che concorrono a determinare il punteggio di un progetto sono divisi in due sezioni: le caratteristiche dell’azienda richiedente (sezioni 1, 2 e 6 della tabella) e le caratteristiche specifiche del progetto (sezioni 3, 4, 5). Questi fattori sono i seguenti:

  • dimensioni dell’azienda
  • lavorazione svolta
  • tipologia di intervento
  • condivisione con le parti sociali
  • adozione di buone prassi e bonus per i settori Ateco

Nella sezione 1, il punteggio viene determinato in base alle dimensioni dell’azienda richiedente. Il fatturato dell’azienda viene utilizzato per calcolare il numero di unità lavorative anno (ULA) e, se il fatturato supera il limite stabilito, viene applicato un fattore correttivo del 0,6 al punteggio calcolato. L’ULA rappresenta il numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno in un anno, quindi anche i dipendenti a tempo parziale sono considerati in frazioni di ULA. Se il calcolo delle ULA non corrisponde a un numero intero, viene effettuato un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola.

Nella sezione 2, il punteggio viene assegnato in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. Se l’azienda appartiene a una categoria speciale e non ha un riferimento tariffario, il punteggio viene attribuito in base alle corrispondenze indicate nella tabella.

Nella sezione 3, il punteggio viene attribuito in base alla tipologia di intervento prevista dal progetto e solo un tipo di intervento può essere selezionato per la domanda.

Nella sezione 4, il punteggio viene assegnato se l’intervento è condiviso con le parti sociali o se viene fornita un’informativa scritta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nella sezione 5, viene assegnato un punteggio bonus se il progetto prevede l’adozione di una delle buone prassi indicate nelle schede di dettaglio relative a ciascuna tipologia di intervento riportata nell’Allegato.

Nella sezione 6, il punteggio viene attribuito in base al settore Ateco dell’azienda richiedente.

In caso di associazione o collegamento con altre imprese, i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio dell’azienda richiedente devono essere indicati aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005.

Quali sono i progetti ammissibili al finanziamento?

Sono finanziabili esclusivamente i progetti che migliorano le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che rientrano nelle tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1, e che sono coerenti con le specificazioni tecniche descritte nel paragrafo e nelle schede di dettaglio relative a ciascuna tipologia di intervento. Il fattore di rischio della tipologia di intervento deve essere coerente con l’attività aziendale specificata nella richiesta di finanziamento e deve essere riscontrabile nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), o in una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa che descriva il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e i rischi aziendali nel caso in cui l’azienda non sia tenuta a redigere un DVR.

Le macchine conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE sono ammissibili per il finanziamento, limitatamente a quelle comprese nella definizione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e f) del decreto legislativo 17/2010. Le macchine che devono essere sostituite devono essere nella piena proprietà dell’impresa che richiede il finanziamento da almeno 2 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’avviso ISI.

Se l’azienda opta per la sostituzione di macchine di proprietà, le macchine sostituite devono essere alienate insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato della macchina. Se le macchine sono immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE, possono essere vendute o scambiate con il rivenditore con cui si effettua l’acquisto. In caso contrario, l’azienda può scegliere di rottamare le macchine sostituite.

Per le tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine acquistate devono rispettare le condizioni seguenti: a) devono essere dello stesso tipo delle macchine sostituite; b) devono avere lo stesso allestimento in termini di accessori/utensili e attrezzature intercambiabili; c) le prestazioni, come potenza e dimensioni, non devono superare il 30% per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); d) le prestazioni, come potenza e dimensioni, non devono superare il 50% per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Inoltre, se il progetto prevede l’acquisto di macchinari, questi devono essere conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE e devono rientrare nella definizione dell’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) del d.lgs. 17/2010. Tuttavia, ci possono essere eccezioni specifiche per alcune tipologie di intervento.

Per i progetti che prevedono la sostituzione di macchinari, questi devono essere di proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni al 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’avviso ISI. Inoltre, le macchine sostituite devono essere vendute o permutate con il rivenditore con cui si effettua l’acquisto delle nuove macchine o rottamate se sono state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari.

Infine, per le tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le nuove macchine devono essere dello stesso tipo, avere lo stesso allestimento di accessori/utensili e attrezzature intercambiabili e non avere prestazioni superiori del 30% per le macchine immesse sul mercato successivamente alla direttiva 98/37/CE o del 50% per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alla direttiva 98/37/CE.

In sintesi, i progetti finanziabili riguardano esclusivamente quelli di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che rientrano nelle tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che rispettano le specifiche tecniche indicate nel presente paragrafo. Inoltre, i progetti possono prevedere l’acquisto di macchinari, ma solo se rispettano le normative specifiche. Se il progetto prevede la sostituzione di macchinari, questi devono essere di proprietà dell’impresa da almeno 2 anni e devono essere venduti o permutati con il rivenditore con cui si effettua l’acquisto delle nuove macchine o rottamati. Le nuove macchine devono essere dello stesso tipo, avere lo stesso allestimento di accessori/utensili e attrezzature intercambiabili e non avere prestazioni superiori del 30% per le macchine immesse sul mercato successivamente alla direttiva 98/37/CE o del 50% per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alla direttiva 98/37/CE.